L’istituto della FIDUCIARIA.
Lo potremmo definire come
“acquisire, stipulare un contratto, che per la sua riservatezza, proietta il patrimonio nel futuro”.
Viviamo in un’epoca dove le informazioni circolano sempre più velocemente e sempre più sono trasmissibili a terzi, al di là di quella tutela che la Legge sulla Privacy dovrebbe fornire. Proprio la debolezza di quest’ultimo istituto giuridico, ha determinato il successo della sottoscrizione del mandato fiduciario, volto quindi a dare riservatezza. Questo servizio però offre ben di più, difatti può essere di aiuto nella gestione della totalità delle attività possedute, potendo gestire ambiti contrattuali anche al di fuori del mondo finanziario, oltre che essere di aiuto alla vita professionale dell’imprenditore e/o dei suoi assets aziendali.
Difatti, sia in dottrina che in giurisprudenza, il mandato fiduciario altro non è che quello di un accordo con il quale un soggetto (detto fiduciante) investe un altro soggetto (detto fiduciario) di una posizione giuridica, di carattere reale o personale, che il “fiduciario” utilizzerà entro ambiti contrattuali ben definiti (e contrattualmente vincolanti), soddisfacendo così la volontà del fiduciante.
Potenzialità del servizio
Sono molteplici le operazioni che possono essere eseguite all’interno di un mandato fiduciario, dalla semplice apertura ed amministrazione di un conto corrente, alla sottoscrizione diretta di strumenti finanziari di ogni genere, alla sottoscrizione di contratti assicurativi, alla possibilità di concessione di garanzie, anche reali, sui beni in amministrazione fiduciaria, alla possibilità di essere socio intestatario di quote del capitale sociale di società di diritto italiano ed estero con personalità giuridica, con la libertà di acquisire partecipazioni societarie, utilizzando tutti gli strumenti previsti dalla Legge (quindi anche sottoscrizione di prestiti obbligazionari, partecipazione alle assemblee sociali, riscossione cedole e dividendi, finanziamenti infruttiferi e versamenti in conto capitale, esecuzione di accordi di compravendita, eventuale ruolo di sostituto d’imposta). Inoltre può agire per espletare Escrow agreement, per costituire Trust, può essere d’aiuto in casi di piani di azionariato diffuso e stock option. Ma anche (e soprattutto) rendere possibile il riassetto di patrimoni mobiliari tramite la costituzione di società capogruppo e permettere il passaggio generazionale di beni di famiglia assicurandone la continuità gestionale.
Il successo del mandato fiduciario, soprattutto in Italia, lo si è avuto, in quanto con il trasferimento fiduciario non si trasferisce la proprietà dei beni, che permangono in capo al fiduciante, ma solo la legittimazione all’esercizio dei diritti incorporati in questi.