Tramite un fondo pensione l’aderente versa una somma in unica soluzione, oppure ricorrente, per garantirsi prestazioni pensionistiche aggiuntive, la pensione integrativa, rispetto a quelle erogate dagli enti previdenziali obbligatori.
Protezione
Ad esclusione dei reati di natura penale, lo strumento del fondo pensione è adatto anche per proteggere un capitale che si costruisce in unica soluzione, oppure con versamenti rateali, e che se portato a termine lo rende difficilmente aggredibile dai creditori.
Limite deducibile fiscalmente
Al fine di incentivare l’adesione ai fondi pensione la normativa prevede l’applicazione di un regime fiscale agevolato per i versamenti alla previdenza complementare. Il Tfr affluisce al fondo pensione senza subire alcuna tassazione, allo stesso modo ma solo la contribuzione del lavoratore è deducibile dal reddito mentre anche la contribuzione del datore di lavoro serve per determinare l’ammontare massimo deducibile. La deducibilità si applica fino a un limite massimo di 5.164,57 Euro.
Investimenti finanziari
Le risorse raccolte dai fondi pensione vengono investite nei mercati finanziari al fine di produrre un rendimento che va ad aggiungersi alla contribuzione tempo per tempo versata nelle posizioni individuali.
Come si arriva al calcolo della rendita
Una volta raggiunta l’età pensionabile l’aderente può richiedere la prestazione pensionistica con un’adesione minima di 5 anni al fondo pensione.
L’importo della prestazione pensionistica è stabilito sulla base della posizione individuale maturata, determinata a sua volta dai contributi versati, dai rendimenti della gestione finanziaria e dai costi di amministrazione del fondo pensione.
Per ottenere la conversione del capitale in rendita si applicano dei coefficienti che tengono conto di diversi elementi, quali l’aspettativa media di vita, il sesso, l’età al momento della richiesta di erogazione della prestazione e la tipologia della rendita pensionistica scelta.
Prestazioni
erogazione dell’intera posizione maturata sotto forma di rendita vitalizia, cioè calcolata al momento dell’erogazione e pagata finché l’aderente è in vita, a prescindere dall’eventuale esaurimento del capitale
erogazione fino al 50% dell’importo sotto forma di capitale e la restante parte in rendita vitalizia
In alcuni casi specifici (ad esempio montante finale non significativo, rendita ottenibile dal 75% del montante minore della metà della pensione sociale) è consentita una liquidazione del 100% in capitale.
Anticipazioni e riscatti
Per garantire flessibilità al sistema sono previste ulteriori forme di anticipazioni, o riscatti parziali, totali, che scattano al verificarsi di precisi eventi o di esigenze che possono verificarsi negli anni di permanenza nel fondo pensione.
Trasferimento
Con trasferimento ad altro fondo pensione si intende la possibilità di “spostare” l’intera posizione individuale maturata nel fondo pensione di appartenenza presso una qualsiasi altra forma pensionistica complementare. Il trasferimento consente di proseguire il percorso previdenziale senza interruzioni: l’anzianità nel sistema della previdenza complementare inizia dalla data della prima adesione. Per i dipendenti bisogna osservare alcuni requisiti, che variano a seconda siano appartenenti al settore privato o pubblico.
Reversibilità del trattamento pensionistico
La legge italiana non prevede la reversibilità obbligatoria della pensione complementare in caso di decesso del coniuge.
Nei fondi pensione è un’opzione che si paga in termini di una rendita minore al momento della pensione. In questo caso la rendita vitalizia è calcolata sia sull’aderente che sulla persona da lui designata, ad esempio il coniuge, e continua ad essere pagata finché uno dei due è in vita, si definisce rendita reversibile. I fondi pensione possono poi prevedere altre tipologie di rendite quali la rendita certa per un determinato numero di anni e successivamente vitalizia o la rendita con restituzione dell’eventuale montante residuo ai beneficiari al momento del decesso.
In base al D. Lgs. n. 252 del 2005, è invece previsto il riscatto totale delle posizioni maturate a favore di eredi legittimi o testamentari e beneficiari designati, in caso di decesso dell’iscritto prima del pensionamento.
Tassazione e agevolazioni
I versamenti ai fondi pensione sono deducibili dall’imponibile IRPEF, annualmente fino a un massimo di 5.164,57 euro.
Il rendimento dell’investimento in fondi pensione è tassato all’11% fino al 2013 e al 20% dal 2014, tranne la parte investita in titoli di stato tassata al 12,5%. Al momento del pensionamento bisogna distinguere il capitale versato e i rendimenti maturati. I rendimenti sono esenti, perché già tassati anno per anno; il capitale è imponibile, solamente per la parte dedotta, con un’aliquota massima del 15%, tale aliquota viene ridotta dello 0,3% per ogni anno di contribuzione oltre il quindicesimo fino al minimo del 9% (35 anni di contribuzione). Anche il TFR viene tassato con questa aliquota, dal 15% a scendere fino al 9%, inferiore a quella applicata in caso di TFR “lasciato in azienda”, che sconta l’aliquota media con un minimo del 23%.
Tipologia
Chi vuole una pensione integrativa può scegliere di aderire a un fondo pensione, negoziale o aperto, o di sottoscrivere un PIP, Piano Individuale Pensionistico.
Il rischio
Il patrimonio del fondo pensione è separato ed autonomo da quello della società istitutrice.
I fondi pensione sono regolati da norme di diritto privato che regolano i rapporti giuridici di natura volontaria, tra i fondi stessi e gli aderenti a vario titolo. Finanziariamente sono gestiti secondo il principio della capitalizzazione integrale dei versamenti con il rischio economico a carico degli aderenti. L’ammontare delle prestazioni previdenziali dipenderà pertanto dai contributi versati, dal periodo di permanenza nel fondo e dal rendimento ottenuto dall’investimento del patrimonio.