IN ATTESA CONFERMA A MEZZO PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE
Il decreto Rilancio, approvato il 13 maggio 2020 dal Consiglio dei Ministri, riconferma la stessa somma erogata per il mese di marzo anche per il mese di aprile. Per maggio 2020 l’indennità sale a 1.000 euro. Di seguito la guida con i passi da seguire.
Il bonus 600 euro per le partite IVA per il mese di marzo viene riconfermato per tutti per aprile.
Aumenta a 1.000 euro per il mese di maggio 2020, MA RISPETTANDO ALCUNE CONDIZIONI.
Tra i destinatari delle indennità, indicati nell’ultima bozza del decreto Rilancio prima dell’approvazione in Consiglio dei Ministri, ci sono i liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di emanazione del provvedimento.
Tra i requisiti da rispettare nella bozza dell’ex decreto Aprile, ci sono i soggetti che non sono titolari di pensione e non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Per il mese di maggio 2020, il contributo sale a 1.000 euro per alcune categorie di contribuenti: si deve dimostrare la riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come la differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.
Per ottenere l’indennità deve essere presentata un’autocertificazione all’INPS sul possesso dei requisiti previsti.
Per l’invio della domanda è necessario utilizzare la modalità telematica: la richiesta può essere inoltrata direttamente dal titolare di partita IVA o attraverso gli enti di Patronato.
I soggetti devono munirsi di Pin INPS e, come illustrato dal messaggio numero 1381 dello scorso 26 marzo 2020, sono previste due alternative per la domanda:
procedura ordinaria, nel caso in cui il cittadino sia munito di PIN dispositivo, SPID di livello 2 o superiore, Carta d’identità elettronica e Carta nazionale dei servizi;
procedura semplificata, nel caso in cui si sia sprovvisti degli strumenti previsti per la procedura ordinaria.